Redatto da Meme alle 3:16 del 12-03-2010
Giudice sportivo – eccellenzapuglia: 10 MARZO 2010
Categorie: Gossip
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MAURIZIO FANULI della violazione di cui all’art.1 comma 1, CGS, con riferimento all’art.40, comma 4, delle NOIF e all’art.10, commi 2 e 4, del CGS, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Maurizio Striano
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